Premetto che davvero non capisco come sia possibile creare DUE nuovi tipi di società (società semplificata a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata a capitale ridotto) per cercare di semplificare le Srl. Vabbè detto questo, segnalo fantastica osservazione di Scialdone.
Capolavoro assoluto (è legge dello Stato pubblicata in Gazzetta ufficiale, l. 134/2012, art. 44)
Comma 1: 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche CHE ABBIANO COMPIUTO I TRENTACINQUE ANNI DI ETA’ alla data della costituzione.
Comma 4 bis: 4-bis. Al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate A GIOVANI DI ETA’ INFERIORE A TRENTACINQUE ANNI che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Ricapitolando: per costituire una srl a capitale ridotto devi avere compiuto 35 anni, ma per accedere al credito agevolato per costituire una srl a capitale ridotto devi avere meno di 35 anni.